Istituzione della Commissione Toponomastica del Comune di Bagheria e presentazione di una sua bozza di regolamento.

 

Approvato all'UNANIMITA' dal Consiglio comunale il 15.01.2013


 

Punto all’ordine del giorno


Istituzione della Commissione Toponomastica del Comune di Bagheria e presentazione di una sua bozza di regolamento.

 

 

La Commissione Toponomastica è un organo di natura consultiva che ha il compito di esaminare e esprimere un motivato parere su tutte le proposte di denominazioni e modifica delle denominazioni riguardanti la toponomastica comunale: aree di circolazione, monumenti, scuole, impianti sportivi e in generale luoghi e strutture pubbliche o aperti al pubblico di pertinenza comunale. 


 

 

COSTATATO che manca nel Comune di Bagheria una Commissione o un gruppo di persone specificatamente responsabili sia delle proposte di denominazione sia delle loro possibili modifiche riguardo a luoghi o strutture pubbliche.

 

COSTATATO che, da sempre a Bagheria, la toponomastica comunale è stata improvvisata e lasciata alla personale ed esclusiva sensibilità degli amministratori che si sono susseguiti negli anni.

 

CONSIDERATO che la culturalmente (e non solo) importante funzione della toponomastica comunale deve essere esercitata avendo cura di tutelare la storia toponomastica di Bagheria e del suo territorio, con particolare attenzione alla circostanza che le denominazioni proposte rispettino, in primo luogo, l’identità culturale, sociale e civile della comunità locale.

 

PRESO ATTO che ogni Comune d’Italia che si rispetti, possiede una specifica Commissione Toponomastica formata da donne e uomini di riconosciuta cultura e sensibilità.

 

 

Al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Sua Giunta si PROPONE di istituire e formare la Commissione Toponomastica del Comune di Bagheria.

 

Al fine di velocizzare l’eventuale istituzionalizzazione della Commissione Toponomastica e per poter dedicare maggior tempo ed energie ad altre importanti e urgenti proposte progettuali per la città di Bagheria, si PROPONE al Consiglio comunale, al Sindaco ed alla Sua Giunta una bozza di Regolamento della Commissione Toponomastica, che allego al documento presentato.

 

 


Bagheria, 2.5.2012

 

Consigliere comunale

Angelo Puleo

 

Parere tecnico FAVOREVOLE

 

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COMMISSIONE TOPONOMASTICA DEL COMUNE DI BAGHERIA 

 

INDICE


Articolo 1 - Tutela della storia toponomastica.

Articolo 2 - Composizione della Commissione toponomastica.

Articolo 3 - Convocazione e quorum strutturale e funzionale della Commissione toponomastica.

Articolo 4 - Competenze della Commissione toponomastica.

Articolo 5 - Soggetti titolati a rivolgere proposte di denominazione alla Comm. toponomastica.

Articolo 6 - Procedura per le proposte di denominazione.

Articolo 7 - Procedura per le proposte di lapidi e monumenti.

Articolo 8 - Attuazione delle intitolazioni e la posa di lapidi commemorativi o analoghi manufatti a ricordo, decise della Commissione toponomastica. 

Articolo 9 - Registro delle denominazioni e posa di lapidi commemorativi o analoghi manufatti a  ricordo.

Articolo 10 - Norme finali.

 

Articolo 1 - Tutela della storia toponomastica.

Il Comune di Bagheria tutela la storia toponomastica del suo territorio e cura che le nuove denominazioni rispettino l’identità culturale, ambientale e civile, antica e moderna della città, nonché i toponimi tradizionali, quelli dei catasti storici e quelli che si sono formati spontaneamente per tradizione orale.

 

Articolo 2 - Composizione della Commissione toponomastica.

1. La Commissione toponomastica è composta da 6 (sei) componenti: 5 (cinque) “esperti” ed il Sindaco, che la presiede (in caso di assenza subentra l’Assessore alla Cultura) avendo un ruolo di rappresentanza istituzionale.

2. Gli “esperti” possono essere proposti sia dai presidenti dei gruppi consiliari sia dal Sindaco e sono nominati a maggioranza dalla Commissione permanente dei presidenti dei gruppi consiliari.

3. Gli “esperti” designati sono scelti per professione, per incarichi istituzionali o di chiara fama, in quanto aventi conoscenza in discipline quali: storia e cultura (con particolare riferimento a quelle locali), architettura, topografica locale, scienze matematiche - fisiche e naturali, archivistica o altra materia la cui conoscenza permetta di ottemperare al meglio allo svolgimento dell’attività della Commissione.

4. La Commissione toponomastica dura in carica quanto il Consiglio Comunale e, comunque, i 5 (cinque) “esperti” nominati nel corso del precedente mandato amministrativo, durano in carica fino alla nomina dei subentranti e la Commissione sarà validamente completata dal nuovo Sindaco eletto o Assessore alla Cultura.

5. In caso di cessazione di taluno degli “esperti” della Commissione toponomastica, le sostituzioni saranno effettuate mantenendo i criteri e le procedure previste nel presente articolo per la nomina; i surroganti restano in carica per la durata del mandato consiliare in corso.

6. Ai componenti della Commissione toponomastica non è riconosciuto alcun compenso.

 

Articolo 3 - Convocazione e quorum strutturale e funzionale della Commissione toponomastica.

1. La convocazione della Commissione toponomastica è inviata ai suoi componenti dal Sindaco e Presidente della stessa, almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione e deve contenere l’ordine del giorno dei lavori.

2. La Commissione è validamente riunita se è presente la maggioranza dei componenti ed adotta il suo parere a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto, prevale quello del Presidente (Sindaco).

 

Articolo 4 - Competenze della Commissione toponomastica.

1. E’ istituita la Commissione toponomastica che, previa istruttoria delle istanze o delle proposte, ed entro 90 (novanta) giorni dalla loro presentazione, esprime parere obbligatorio non vincolante in ordine a:

a) richieste d’intitolazione generiche per quanto concerne gli spazi o le aree da intitolare;

b) richieste d’intitolazione o proposte d’ufficio specifiche per quanto concerne gli spazi o le aree da intitolare;

c) preferenza da accordare tra più toponimi, eventualmente proposti, con riferimento ad una stessa area di circolazione.

2. La Commissione toponomastica esprime parere, altresì, in ordine a:

a) iscrizioni commemorative da apporre, a iniziativa di privati o di Enti diversi dal Comune di Bagheria, all’esterno di edifici, ovvero, in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

b) iscrizioni lapidarie da apporre per iniziativa, cura e spese del Comune di Bagheria.

3. Il parere nelle fattispecie di cui alle lett. a) e b) del precedente comma, si esplicita sulle iscrizioni lapidarie ed al loro eventuale corredo decorativo, sul luogo della loro apposizione e sulle caratteristiche materiali (fisiche e dimensionali).

4. Chi propone le iscrizioni commemorative, deve proporre uno specifico progetto e acquisire l’eventuale autorizzazione del proprietario dell’immobile interessato.

5. Nel caso in cui la Commissione ravvisa l’opportunità di ricordare in modo significativo personaggi o avvenimenti legati fisicamente a edifici o luoghi particolari, la stessa ha facoltà di proporre all’Amministrazione Comunale l’apposizione di determinate iscrizioni commemorative.

 

Articolo 5 - Soggetti titolati a rivolgere proposte di denominazione alla Commissione toponomastica.

1. Ogni cittadino residente nel Comune di Bagheria e ogni Ente, Società (pubblica o privata) e Associazione (regolarmente costituita), con sede nel Comune di Bagheria, può presentare al Presidente della Commissione toponomastica, nonché Sindaco, la proposta di denominazione di aree di circolazione, spazi ed impianti pubblici, proposte relative all’iscrizione di lapidi commemorative, dedica di monumenti e loro realizzazione.

2. Ogni proposta, presentata da persona fisica o società privata, deve essere sottoscritta da almeno 100 (cento) cittadini, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, residenti nel Comune di Bagheria.

3. I membri del Consiglio Comunale, il Presidente del Consiglio e la Giunta comunale possono presentare direttamente proposte d’intitolazioni e nuove denominazioni al Presidente della Commissione toponomastica, nonché Sindaco.

4. Le proposte di denominazione potranno provenire dalla stessa Commissione toponomastica di Bagheria con stesura del relativo documento.

5. La normativa vigente prescrive, per le intitolazioni a persone, che le stesse siano decedute da almeno dieci anni; le relative deroghe sono previste solo in casi eccezionali e riservati a persone con meriti di particolare rilevanza e sono, comunque, subordinate all’approvazione della Prefettura, quale organo competente e comunque sempre in osservanza alla Legge 1188 del 23 giugno 1927.

 

Articolo 6 - Procedura per le proposte di denominazione.

1. Le proposte di denominazione possono essere:

- specifiche quando individuino sia il toponimo sia l’area o struttura da denominare;

- generiche quando prevedano la sola indicazione del toponimo.

2. Qualunque proposta di denominazione dovrà essere corredata da una relazione e/o documentazione esauriente, che motivi la proposta e individui l’oggetto quando la richiesta sia specifica.

3. In particolare, in caso di proposte di denominazione a persona, dovranno esserne forniti i seguenti dati:

- nome e cognome;

- data e luogo di nascita;

- luogo e data di morte;

- professione.

4. La Commissione toponomastica, presa visione della proposta di denominazione, può richiedere eventuali supplementi di documentazione al proponente.

 

Articolo 7 - Procedura per le proposte di lapidi e monumenti.

1. Qualunque proposta d’iscrizione e installazione di lapidi commemorative o dedica e realizzazione di monumenti dovrà essere corredata da una relazione e documentazione che motivino la proposta, oltre a fornire le indicazioni relative alla loro realizzazione (progetto del manufatto, posizionamento e testo dell’iscrizione).

2. In caso di approvazione della proposta, i proponenti, oltre alla stretta osservanza delle prescrizioni indicate dalla Commissione toponomastica, devono integrare la stessa con:

- l’autorizzazione scritta del proprietario del fabbricato o dell’area su cui sono previste le opere di installazione;

- l’autorizzazione della competente Sovrintendenza per gli immobili sottoposti a vincolo storico-paesaggistico.

3. Per la violazione di quanto previsto dall’articolo 7 del presente regolamento, si applicano le sanzioni pecuniarie previste per le occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche. A dette violazioni consegue, rispettivamente, la sanzione accessoria dell’obbligo di rimuovere le opere abusive ovvero la rimozione d’ufficio con addebito delle spese al responsabile del fatto.


Articolo 8 - Attuazione delle intitolazioni e la posa di lapidi commemorativi o analoghi manufatti a ricordo, decise della Commissione toponomastica.

1. L’intitolazione e la posa di lapidi commemorativi o analoghi manufatti a ricordo, dopo essere stati deliberati dalla Commissione toponomastica del Comune di Bagheria e dopo i relativi adempimenti, sono attuate entro 60 (sessanta) giorni dalla conclusione dell’iter procedimentale.

2. Le inaugurazioni sono disposte dal Presidente del Consiglio Comunale, dandone comunicazione all’intero Consiglio comunale e Assessori.

 

Articolo 9 - Registro delle denominazioni e posa di lapidi commemorativi o analoghi manufatti a ricordo.

1. E’ istituito il “Registro delle denominazioni e posa di lapidi commemorativi o analoghi manufatti a ricordo”, nel quale le stesse sono raccolte e archiviate.

 

Articolo 10 - Norme finali.

1. Il presente regolamento della Commissione toponomastica entrerà in vigore all’esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale di Bagheria.

2. I termini previsti dal presente regolamento sono sospesi nei periodi compresi dal 1° al 31 agosto e dal 23 dicembre al 6 gennaio. Sono altresì sospesi, in caso di turno elettorale per l’elezione del Sindaco e il rinnovo del Consiglio Comunale, nel periodo compreso tra l’indizione dei comizi elettorali e la prima seduta del Consiglio medesimo.

 

 

 

Bagheria, 2.5.2012

 

Consigliere comunale

Angelo Puleo