IMU seconda casa

 

ORDINE DEL GIORNO

 

 

Al Presidente del Consiglio

Comunale di Bagheria

 

 

 

OGGETTO:IMU seconda casa

 

 

PREMESSA

 

In queste settimane di dibattito circa la soppressione dell’Imposta Municipale Unica (IMU) sulle prime case, sono emersi interrogativi sul perché la sua soppressione, che ha una portata - rispetto ad altri oneri fiscali - poco rilevante per chi abbia l’abitazione di proprietà e non molto altro, sia assurta a questione vitale per le sorti del Paese: la soluzione di tutti i problemi economici che affliggono le famiglie italiane!

La casa come bene ultimo e supremo del cittadino. Questa è l’operazione psicosociale compiuta da alcune forze politiche, che oggi contribuiscono al governo della Nazione.

Per ulteriore transfert, la lotta alla tassazione sugli immobili (circa l’80% degli italiani è proprietario almeno della casa destinata a prima abitazione) si trasforma in crociata ideale, a difesa dei sacri valori della Nazione: famiglia, proprietà, risparmi.

Partendo da quelle fasce di popolazione più esposte a processi d’impoverimento - soggetti a un’elevata tassazione e tasso disoccupazione - oltre alle efficaci strategie di marketing applicata alla comunicazione politica, c’è la possibilità di affrontare questi temi con uno spirito più razionale e più “onesto” nei confronti dei cittadini?

 

 

PRESO ATTO che le fasce deboli della popolazione sono tartassate a livello tributario con un’assenza o grave carenza di servizi di fondamentale importanza per la quotidianità degli stessi;

CONSIDERATO che in passato era possibile il risparmio per molte più famiglie che oggi e fosse perciò possibile comprare o costruire una casa ove vivere con la propria famiglia;

PRESO ATTO che l’IMU sulla seconda casa è molto spesso, specie in città come Bagheria con numerose famiglie monoreddito, un gravoso peso, magari con moglie e figli a carico. Si consideri, inoltre, che nei decenni trascorsi, tra boom economici e sacchi edilizi, numerose famiglie bagheresi hanno investito i propri risparmi nella costruzione o acquisto della propria abitazione.

PRESO ATTO che in passato la casa genitoriale poteva essere concessa ai figli e smettere di essere computata come seconda abitazione attraverso il comodato d’uso gratuito, che non prevedeva il pagamento di nessuna imposta, circostanza eliminata dal Governo Monticon la nuova formulazione IMU;

CONSIDERATO che l’IMU prevista dal D.L.vo n°23/2011, all’art. 9 elenca i soggetti passivi dell’imposta, titolari di determinati diritti reali di godimento sull’immobile oggetto dell’imposta: la stipula di un contratto di comodato d’uso gratuito realizzato al figlio, per esempio, comporta inevitabilmente un mutamento del soggetto passivo d’imposta, ma che continuerà a essere proprietario dell’immobile oggetto del contratto d’uso;

CONSIDERATO che un soggetto proprietario di una casa, può distinguere la proprietà fisica del bene immobile, dall’utilizzo dello stesso, originando due diritti definiti reali: quello di proprietà e quello di uso;

PRESO ATTO che il “diritto di abitazione”, previsto dagli articoli 1022 e seguenti del Codice Civile, è quel diritto reale che consente a chi ne è titolare di abitare l’immobile, che ne costituirà oggetto ai bisogni suoi e della sua famiglia;

CONSIDERATO che il diritto di abitazione non è né locazione né usufrutto, ma è un utilizzo, che può essere anche trascritto e registrato al catasto, comunque deve essere chiarito con una forma scritta;

PRESO ATTO che all’istituto giuridico del diritto di abitazione, quello di nucleo familiare (individuato alla stregua dell’art. 1023 del Codice Civile) è concetto rilevante al fine di delimitare il contenuto e l’estensione del diritto di abitazione, ma non riveste alcun ruolo al fine di individuare i soggetti beneficiari dello stesso diritto, deducendosi che il diritto di abitazione potrà essere senz’altro costituito dal proprietario di un immobile a favore di un soggetto col qual è legato da un vincolo di parentela;

CONSIDERATO che il diritto di abitazione, come tutti i diritti reali, può essere costituito attraverso la stipula di un apposito contratto scritto oneroso o gratuito - pena nullità della costituzione del diritto - secondo quanto stabilito dall’art. 1350 comma 1 n°4 del Codice Civile;

 

SI CHIEDE

Al Consiglio comunale un costruttivo confronto in aula, al Sindaco e alla sua Giunta - dopo aver preso in esame sia il presente punto all’ordine del giorno sia le utili idee, proposte e suggerimenti che provengono da questo Consiglio comunale - di rendere esecutivo l’atto d’indirizzo che il Consiglio Comunale voterà.

 

SI PROPONE

- di utilizzare il Codice Civile, agli articoli 1022 e 1023, riconoscendo il diritto di abitazione, che può risolvere la casistica a oggi sempre più frequente e sopra descritta: familiare che concede la propria abitazione al parente stretto perché ci viva, escludendone l’imposizione fiscale come seconda casa;

- di programmare e rendere celermente operativo l’Ufficio Imposte comunale, affinché accetti, recepisca le comunicazioni scritte che i cittadini invieranno o consegneranno all’Ente Comunale.

 

 

 

Bagheria, 11 novembre 2013

Il Consigliere Comunale

Puleo Angelo

 

Ceto medio bagherese e IMU
Articolo pubblicato dalla stampa locale bagherese e scritto nel mese di settembre 2013.
Ceto medio - IMU del 14 settembre 2013.d
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